Monte ore garantito (M.O.G.): il contratto di somministrazione più flessibile

Monte ore garantito (M.O.G.): il contratto di somministrazione più flessibile

In un mondo del lavoro sempre più dinamico e imprevedibile, servono strumenti contrattuali idonei per sopperire alle criticità e tutelare sia le aziende che i lavoratori. Il contratto di somministrazione a tempo determinato con monte ore garantito (M.O.G.) è la soluzione più flessibile per le aziende che devono affrontare le improvvise discontinuità del lavoro.

Disciplinato dall’Art.51 del CCNL per le Agenzie di Somministrazione, il M.O.G. è uno strumento contrattuale utile per l’impiego di personale con orario modulabile, in funzione delle specifiche esigenze.

Da non confondere con il contratto di lavoro part time, o con il contratto di lavoro intermittente, il M.O.G. presenta peculiarità che dovresti approfondire. Vediamo insieme cosa prevede e quali opportunità può offrirti questa forma contrattuale flessibile per l’inserimento del personale in azienda.

Il contratto con monte ore garantito nel contesto della somministrazione di lavoro

Quando parliamo di APL e tipologie contrattuali flessibili il riferimento è senza dubbio la somministrazione di lavoro, poiché agevola la creazione di nuove opportunità per aziende e lavoratori.

Quindi, prima di entrare nel merito delle peculiarità che caratterizzano il contratto di somministrazione con monte ore garantito M.O.G., è necessario chiarire il contesto in cui è stato introdotto.

Nelle dinamiche del lavoro in somministrazione sono sempre 3 i soggetti coinvolti:

  • Agenzia per il lavoro autorizzata (somministratore).
  • Azienda, professionista o privato cittadino (utilizzatore).
  • Lavoratore somministrato, che presta la sua manodopera all’utilizzatore per un tempo stabilito, ma è assunto e retribuito dal somministratore.

In pratica, l’agenzia per il lavoro mette a disposizione dell’utilizzatore uno o più dei suoi lavoratori per svolgere determinate mansioni. Durante la missione lavorativa, l’azienda utilizzatrice ha la direzione e il controllo del personale in somministrazione. Invece, spetta all’agenzia occuparsi di tutte le relative formalità contrattuali con il lavoratore.

I rapporti dei 3 soggetti in gioco si snodano tra 2 distinti contratti:

  • contratto di somministrazione di natura commerciale, quando stipulato tra l’utilizzatore e il somministratore;
  • contratto di lavoro somministrato, quando sottoscritto tra il somministratore e il lavoratore.

Le tipologie di contratto in somministrazione previste sono:

  • contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato, che non può superare il limite massimo di 24 mesi, comprensivi di eventuali proroghe;
  • contratto di somministrazione lavoro a tempo indeterminato (staff leasing), che non prevede limiti nella durata della missione del lavoratore.

I contratti di somministrazione sono disciplinati dal decreto legislativo n. 81/2015. Se vuoi approfondire, in questo articolo trovi tutti i dettagli e le informazioni che ti servono: Contratto di somministrazione lavoro: tutto quello che devi sapere.

Dunque, è in questo scenario che il CCNL per le Agenzie di somministrazione ha previsto una nuova forma del contratto di lavoro a tempo determinato: il MOG. Una modalità che offre la possibilità di contrattualizzare anche le prestazioni occasionali, per assorbire altre forme meno tutelanti, come il lavoro occasionale o intermittente.

Monte ore garantito (M.O.G.): cos’è e come funziona

Il contratto di somministrazione con monte ore garantito (M.O.G.) consente alle aziende di soddisfare le proprie esigenze di flessibilità e, allo stesso tempo, permette di tutelare i lavoratori. Disegna un contesto di trasparenza e legalità che si riflette sulle dinamiche del lavoro, con prevedibili vantaggi nelle performance produttive.

Dunque, il monte ore garantito è una modalità di somministrazione di lavoro a tempo determinato piuttosto interessante, vediamo quali sono i punti chiave.

Durata minima del contratto in somministrazione M.O.G.

L’agenzia per il lavoro sottoscrivere con il lavoratore un contratto di lavoro a tempo determinato con durata minima non inferiore a 3 mesi. In alcuni casi è possibile stipulare un M.O.G. della durata minima di 1 mese, ma solo previo confronto sindacale e per specifici settori produttivi.

Fasce orarie monte ore garantito

Nel contratto è necessario indicare una specifica fascia oraria di riferimento, in cui è richiesta la prestazione del lavoratore:

  • antimeridiana (dalle 6.00 alle 14.00);
  • postmeridiana (dalle 14.00 alle 22.00);
  • serale-notturna (dalle 22.00 alle 6.00);
  • fascia alternativa massimo 6 ore (estendibili a 8 con il consenso del lavoratore) da specificare sul contratto.

La fascia oraria stabilita può variare in fase di esecuzione del contratto, se il lavoratore acconsente. In ogni caso, la variazione deve essere comunicata con un preavviso minimo di una settimana.

Se il preavviso è inferiore a una settimana, al lavoratore spetta una maggiorazione del 10% dal momento della comunicazione. Questa maggiorazione scatta anche dopo 4 variazioni della fascia oraria durante la durata del contratto, anche se richieste nei limiti del preavviso. La maggiorazione del 10% sulla retribuzione permane poi fino allo scadere del contratto.

Svolgimento della prestazione lavorativa

Lo svolgimento della prestazione lavorativa è subordinato alla “chiamata” da parte dell’Agenzia per il lavoro in somministrazione, in base alle esigenze dell’utilizzatore. Tuttavia, l’orario e il giorno di lavoro devono essere comunicati al lavoratore con un preavviso di 24 ore.

Nel caso in cui la chiamata rientri nella fascia oraria garantita e nei limiti del monte ore definito nel contratto, il lavoratore è obbligato a svolgere l’attività lavorativa. Se il lavoratore rifiuta la chiamata, le conseguenze sono:

  • rifiuto giustificato – il lavoratore perde il diritto alla retribuzione minima;
  • rifiuto ingiustificato – il lavoratore è passibile di sanzioni disciplinari previste nei casi di assenza ingiustificata.

Invece, se la richiesta dell’attività lavorativa esula dalla fascia oraria stabilita, oppure sfora il monte ore garantito, il lavoratore può rifiutarla senza conseguenze.

Retribuzione minima

Al lavoratore deve essere garantito un emolumento minimo non inferiore al 25% della retribuzione mensile prevista dal CCNL applicato dall’utilizzatore. Questa retribuzione è dovuta al lavoratore a prescindere dal fatto che le ore lavorate coprano il 25% garantito.

Nei casi in cui il M.O.G. abbia durata di 1 mese, la retribuzione minima è pari al 30% dell’orario di lavoro a tempo pieno applicato dall’utilizzatore. Mentre le prestazioni svolte oltre a quanto stabilito nel monte ore garantito sono retribuite come lavoro ordinario a tempo pieno, sempre in base al CCNL applicato. Il calcolo retributivo è ammesso solo su base oraria.

Monte ore garantito (M.O.G.): quali sono i vantaggi

Il settore della somministrazione di lavoro è la chiave per fornire alle aziende e ai lavoratori la flessibilità necessaria per arginare le criticità di un mondo del lavoro in continua evoluzione.

Il contratto di somministrazione con monte ore garantito (M.O.G.) manifesta il continuo sforzo verso soluzioni innovative e introduce vantaggi non trascurabili:

  • consente l’elasticità necessaria per sopperire a picchi di lavoro dovuti a commesse non pianificate o alla stagionalità di alcune attività;
  • permette di gestire i lavoratori con la massima flessibilità;
  • riduce i costi senza rinunciare alle risorse umane necessarie per affrontare nuovi progetti e arginare le criticità;
  • garantisce ai lavoratori una retribuzione minima e nuove opportunità lavorative.

Il contratto con monte ore garantito incentiva verso la somministrazione di lavoro, per contrastare l’impiego di forme contrattuali meno tutelanti. È uno strumento utile che può avere un impatto importante per soddisfare le esigenze produttive e organizzative delle aziende utilizzatrici.

Settori in cui è applicabile il M.O.G.

Il M.O.G. può essere applicato nei contesti in cui è necessaria una modulazione flessibile delle prestazioni, che rende difficile stipulare un normale contratto in somministrazione (anche part-time). Ecco un elenco, non esaustivo, dei settori in cui il M.O.G. risulta davvero impattante:

  • Turismo.
  • GDO.
  • Logistica.
  • Alimentare.
  • Agricoltura.
  • TLC.
  • Servizi alla Persona.

Ovvero, tutte quelle attività la cui natura richiede contratti adattabili a situazioni di discontinuità e brevità dei rapporti di lavoro. Se stai cercando personale e vuoi avere la certezza di poter usufruire del M.O.G., richiedi una consulenza gratuita ai nostri professionisti. Possiamo accompagnarti verso la soluzione più vantaggiosa per la tua azienda.

Contratto di somministrazione con monte ore garantito: una risorsa preziosa per le aziende

Il contratto di somministrazione a tempo determinato con monte ore garantito orienta il lavoro verso una logica di flessibilità dell’occupazione che tuteli l’azienda e il lavoratore.

Con il M.O.G. puoi sopperire a picchi di lavoro improvvisi, oppure organizzare le tue attività in base ai flussi stagionali, garantendo sempre la compliance legale necessaria. Ma, la ricerca di personale, così come la scelta delle forme contrattuali in somministrazione adatte alle tue esigenze, richiede tempo e risorse importanti.

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