Salute e sicurezza dei lavoratori in somministrazione: tutto quello che devi sapere

Salute e sicurezza dei lavoratori in somministrazione: tutto quello che devi sapere

Il contratto di somministrazione di lavoro è un rapporto trilaterale che coinvolge l’agenzia di somministrazione, l’impresa utilizzatrice e il lavoratore somministrato. In questo scenario è facile emergano dei dubbi su chi debbano ricadere responsabilità e obblighi in relazione alla salute e sicurezza dei lavoratori in somministrazione.

L’imprevedibilità dei mercati mette a dura prova la gestione delle risorse umane. E poter contare sulla manodopera dei lavoratori somministrati è un’opzione strategica per la tua azienda. Ti consente di affrontare picchi di lavoro e momenti di incertezza con l’elasticità necessaria.

Tuttavia, devi essere consapevole delle dinamiche che regolano il rapporto con il lavoratore somministrato. Soprattutto, per quanto riguarda le responsabilità in merito a salute e sicurezza sul lavoro. Ed è proprio quello che stiamo per vedere.

Salute e sicurezza dei lavoratori in somministrazione: normative di riferimento

La sicurezza sul lavoro è un tema che richiede particolare attenzione. A prescindere dal settore e dall’attività svolta, è necessario garantire misure di prevenzione e protezione adeguate, affinché la situazione lavorativa sia priva di rischi.

In materia di sicurezza e somministrazione di lavoro è necessario attenersi a quanto previsto dal CCNL di settore e dal D.Lgs. 81/2015. Quest’ultimo, infatti, recepisce integralmente il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro), ma non si limita solo a questo. Introduce ulteriori elementi di tutela per la salute e sicurezza dei lavoratori in somministrazione.

I soggetti coinvolti nelle attività di informazione, formazione e prevenzione dei rischi devono essere consapevoli degli obblighi e delle responsabilità a cui sono chiamati a rispondere. È fondamentale per instaurare una cultura della sicurezza che miri a radicare comportamenti conformi alle direttive.

Ma, a tal fine, è necessario puntualizzare ancora che il lavoro in somministrazione è una forma d’impiego dov’è prevista la presenza di tre entità diverse:

  • utilizzatore – azienda, professionista o privato cittadino che si avvale dell’attività dei lavoratori in somministrazione e ne detiene il pieno controllo direttivo;
  • somministratore – agenzia per il lavoro iscritta all’Albo informatico dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), che svolge la funzione di intermediario e somministra la manodopera;
  • lavoratore in somministrazione – persona che svolge l’attività lavorativa presso l’utilizzatore, ma risulta formalmente assunto dall’agenzia.

E da questa relazione trilaterale emergono due forme contrattuali distinte:

  • contratto commerciale, o contratto di somministrazione, stipulato tra l’utilizzatore e il somministratore;
  • contratto di lavoro in somministrazione, stipulato tra il somministratore e il lavoratore.

Dunque, è importante comprendere a chi spettano, tra somministratore e utilizzatore, obblighi e responsabilità in ambito di salute e sicurezza dei lavoratori in somministrazione.

Somministrazione di lavoro e sicurezza: obblighi e responsabilità per Agenzie e Imprese utilizzatrici

Agenzia per il lavoro e utilizzatore hanno specifici obblighi, sia amministrativi che di prevenzione e protezione dei rischi, come previsto dal CCNL di settore. Perciò, devono adottare tutte le misure necessarie per la salute e sicurezza dei lavoratori in somministrazione, a prescindere dalla tipologia di contratto sottoscritto. Ovvero, sia esso a tempo determinato o indeterminato.

L’articolo 40 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione richiama integralmente il D.Lgs. n. 81/2008, chiarendo obblighi e responsabilità. Vediamoli.

Lavoro in somministrazione e sicurezza: obblighi dell’agenzia per il lavoro (ApL)

Spetta all’Agenzia per il lavoro accertarsi che i lavoratori in somministrazione siano informati sui contenuti generali relativi alla sicurezza sul lavoro connessi alle attività produttive. Nonché, formati e addestrati all’uso dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature di lavoro necessarie a svolgere la missione per la quale sono stati assunti. Proprio, come previsto dall’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 81/2015.

Inoltre, all’atto della stipula del contratto di lavoro, o della lettera di assegnazione, l’Agenzia è tenuta a informare i lavoratori su procedure e responsabili di riferimento. Dunque, attraverso apposito modulo, deve comunicare:

  • nominativo del referente dell’impresa utilizzatrice incaricato di fornire le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell’impresa in generale;
  • nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
  • procedure per il primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 81/2008;
  • nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente, quando presente.

Il tutto in conformità a quanto previsto dall’Art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008 allo scopo di perseguire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in somministrazione.

Tuttavia, queste attività sono delegabili dall’Agenzia all’impresa utilizzatrice, se indicate nel contratto di somministrazione. Un’opzione giustificata dal fatto che è proprio l’utilizzatore a possedere le conoscenze specifiche sulle macchine e le attrezzature che verranno utilizzate dal lavoratore.

È ovvio che, nel caso di delega all’utilizzatore, il lavoratore somministrato dovrà essere informato per tempo, tramite il contratto di lavoro, o la lettera di assegnazione.

Obblighi dell’utilizzatore per la salute e sicurezza dei lavoratori in somministrazione

Nonostante il lavoratore somministrato non sia computato nell’organico dell’utilizzatore per l’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fanno eccezione quelle relative alla salute e sicurezza sul lavoro.

Dunque, oltre alla delega degli obblighi in carico all’Agenzia, previsti dall’articolo 35, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2015, e in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008, all’utilizzatore spetta l’obbligo di:

  • assicurare la formazione di base riferita alla sicurezza, in relazione all’Accordo Stato Regioni, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008;
  • informare con tempestività i lavoratori nel caso vengono adibiti a mansioni che comportino rischi specifici, sopraggiunti in seguito alla stipula del contratto di somministrazione. Nel rispetto delle indicazioni contenute nell’articolo 41 “Sorveglianza sanitaria” e nell’articolo 42 “Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica” del D.Lgs. n. 81/08;
  • fornire sorveglianza sanitaria obbligatoria correlata ai rischi lavorativi, dove richiesta dalla norma vigente o prevista dalle indicazioni della Commissione Consultiva. Oppure, se richiesta dal lavoratore e ritenuta necessaria dal medico competente;
  • assicurare ai lavoratori in somministrazione sistemi di protezione e DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), adeguati a quelli dei dipendenti diretti dell’impresa e conformi alla valutazione dei rischi della mansione da svolgere;
  • fornire ai lavoratori copia della cartella sanitaria e di rischio, che dovrà accompagnarli nelle successive esperienze lavorative. Come previsto dall’Art. 25, comma 1, lett. e) e h) del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Nel caso di inadempienza delle adeguate attività d’informazione, formazione e addestramento, o della mancanza di idonei dispositivi di protezione e sicurezza, sussistono le condizioni di dimissioni per giusta causa. Come previsto dall’articolo 40, comma 11, del CCNL per le Agenzie di Somministrazione di lavoro.

Dunque, il lavoratore avrà comunque diritto all’intero trattamento retributivo, per il periodo contrattualmente previsto a carico dell’impresa utilizzatrice e anticipato dall’ApL.

Salute e sicurezza del lavoro in somministrazione per tutelare aziende e lavoratori

La prevenzione e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in somministrazione richiede un’attenta analisi da parte dell’utilizzatore. Se necessiti di forza lavoro in grado di supportarti nell’affrontare le dinamiche del marcato in cui operi, hai bisogno di certezze.

Oltre a garantire il rispetto delle norme sulla prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, dovrai valutare con prudenza la scelta dell’agenzia. Per tutelare la tua azienda, e i collaboratori, è fondamentale che il somministratore garantisca adeguate attività di formazione, informazione e addestramento ai propri lavoratori.

Nel dubbio, dovrai avvalerti della facoltà di poter ripartire, anche parzialmente, gli obblighi di prevenzione della somministrazione, con l’agenzia per il lavoro. Potresti, infatti, delegare la formazione sulla sicurezza in genere a quest’ultima e programmare la formazione e l’addestramento specifico presso la tua azienda, o enti specializzati.

La ricerca di personale qualificato nell’ambito della somministrazione di lavoro offre numerosi vantaggi. Ma è necessario individuare l’agenzia in grado di soddisfare sia le esigenze di manodopera che formative e di budget.

È in questo contesto che Deine Group può offrirti un modello innovativo di gestione dell’organizzazione aziendale. Siamo la prima azienda in ambito risorse umane che opera come broker nella somministrazione di lavoro. Senza alcun onere, ti affianchiamo nella ricerca di partner affidabili a cui delegare la selezione di personale somministrato.

Contattaci, senza impegno. Scopri la come la nostra consulenza personalizzata ti aiuta a trovare le soluzioni strategiche più efficaci nel contenimento dei costi del lavoro.

Deine Group S.r.l. Via Bernardino Telesio, 17 20145 Milano (MI) | P.IVA - Reg. Impr. di MI: 02836180212 Capitale sociale: 25.000,00€ R.E.A. di MI: 2091341 | Privacy | Cookie